Abstract
L’Autorità Garante ha valutato come necessario un nuovo intervento sulla regolamentazione dei cookie essenzialmente per due motivi: da un lato l’evoluzione normativa e quindi le importanti novità intervenute tra il 2014 (Data dell’ultimo provvedimento per i cookie) ed oggi (su tutti la pubblicazione del Regolamento UE) e l’altro sulla base di un monitoraggio effettuato sulla concreta implementazione dei presidi posti a tutela degli interessati in considerazione soprattutto della crescente diffusione di nuove tecnologie.
Il punto da cui partire è senza dubbio l’art. 122 del Codice che stabilisce un principio chiaro di carattere generale sulle macrocategorie di cookie.
La norma prevede che per l’impiego di cookie tecnici, in virtù della funzione meramente tecnica di trasmissione delle comunicazioni su una rete di comunicazione elettronica da loro assolta, il titolare del trattamento è assoggettato al solo obbligo di fornire l’informativa anche inserita eventualmente in una di carattere generale mentre per l’impiego di cookie di profilazione in virtù della loro maggiore pervasività è necessaria sempre la preventiva acquisizione del consenso dell’utente anche in modalità semplificata.
Precisato quindi il contesto normativo e le regole generali che sovrintendono alla gestione dei cookie da parte dei titolari di siti web, è importante comprendere perché il Garante abbia deciso di integrare ulteriori chiarimenti sul provvedimento del 2014 ed ampliare il campo di applicazione delle linee guida.
il provvedimento del 2014 quindi è sottoposto ad un tagliando ma è e rimane parte integrante del corpus normativo di riferimento dei cookie.
Questo live workshop vuole riuscire ad approfondire e chiarire i nuovi correttivi inseriti nel contesto del provvedimento del 2014 e del nuovo regolamento E-privacy che è in discussione al parlamento Europeo.
Contenuti:
• Cookie il rapporto tra tecnologia e Legge
• Gdpr, Novellato 101 E privacy , Provvedimento 2014 e nuove Linee Guida
• valutazione di inidonietà della tecnica dello “Scrolling”;
• valutazione di illiceità del meccanismo “Cookie wall”;
• problematica ridondanza dei “Banner”;
• necessità di minimizzazione dei “Cookie analytics”;
• necessità di una informativa granulare sui cookie (multilevel) resa su più canali (multichannel).